Durata di procedimenti: 15 mesi sono abbastanza

Due società hanno adito il 23 febbraio 2006 il Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo annullasse una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un’intesa. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi con sentenze del 16 novembre 2011. In seguito a impugnazioni la Corte di giustizia ha confermato, con sentenze del 26 novembre 2013, le sentenze del Tribunale e ha, tuttavia, osservato che le due società potevano proporre ricorso per risarcimento degli eventuali danni causati dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

Le società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne chiedevono al Tribunale di condannare l’Unione europea al pagamento di circa EUR 4 milioni come risarcimento, sia a titolo di danno materiale (la richiesta è per circa EUR 3,5 milioni) sia a titolo di danno morale (la richiesta è per EUR 500 000), danni che le predette società asseriscono di aver subìto in ragione dell’eccessiva durata del procedimento. Si tratta della prima causa in materia a essere decisa.

Con la sentenza T-577/14 del 10 gennaio, il Tribunale accoglieva in parte i ricorsi delle due società, riconoscendo un’indennità di EUR 47 064,33 a titolo di danno materiale subìto e di EUR 5 000 a ciascuna delle due società a titolo di danno morale.

Il Tribunale ricordava che può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative: 1) illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata, 2) effettività del danno e 3) sussistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno lamentato.

Quanto alla prima condizione, il Tribunale ritieneva che il diritto che la causa sia decisa in un termine ragionevole, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sia stato violato in ragione dell’eccessiva durata del procedimento di 46 mesi.

In particolare, il Tribunale rilevaVA che, in materia di concorrenza (un settore che presenta un livello di complessità superiore a quello di altri tipi di cause), una durata di quindici mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e, dall’altro, l’apertura della fase orale era, in linea di principio, una durata adeguata. Il Tribunale considera, nondimeno, che la trattazione parallela di cause connesse può giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Pertanto, nella specie, la trattazione parallela di 12 ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi.

Il Tribunale concludeva che una durata di 26 mesi (15 mesi + 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento era adeguata per trattare le cause, atteso che il livello di complessità fattuale, giuridica e processuale di tali cause non implicava un lasso di tempo più lungo. Di conseguenza, la durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all’apertura della fase orale del procedimento non era giustificata

Il Tribunale riconosceva, poi, che le due società hanno subìto un danno morale in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento in questione: infatti, il superamento del ragionevole termine di giudizio in dette cause era stato tale da riversare le due società in uno stato d’incertezza maggiore di quello solitamente provocato da un procedimento giurisdizionale. Tale prolungato stato d’incertezza ha necessariamente influito sulla pianificazione delle decisioni da adottare e sulla gestione di dette società e ha dunque comportato un danno morale.

Contro la presente decisione può essere ancora proposta un’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia. Se diventa definitiva, sarà senz’altro un turbo per alcuni tribunali Europei.