Concorrenza sleale, “diritto pubblicitario” e segreti professionali

Qui si parla del “buon costume” – ma non da bagno. Il diritto sulla concorrenza leale ha lo scopo di assicurare una leale competizione tra imprenditori.

La concorrenza sleale è l’utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui concorrenti o per arrecare loro un danno, come per esempio tramite l’utilizzo di nomi o marchi che ricordino quelli di altre aziende o la diffusione di informazioni che gettino discredito sulle attività dei concorrenti.

Il diritto sulla concorrenza leale ha lo scopo di assicurare una leale competizione tra imprenditori. Da questo si distingue la legge sui cartelli, la quale tutela le strutture di mercato e la concorrenza in tale ambito.

La Legge contro la Concorrenza Sleale (UWG) è caratterizzata da clausole generali per poter cogliere i diversi comportamenti sleali. La giurisprudenza ha sviluppato singoli gruppi di casi aggressivi o ingannevoli. Oltre a ciò esiste una “lista nera” in allegato alla UWG che annovera esplicitamente specifiche pratiche vietate.
I comportamenti sleali si suddividono in quattro grandi categorie:
1. la prima, quella dell’accaparramento dei clienti, si produce quando la libertà decisionale di una determinata cerchia commerciale viene limitata e sfruttata in modo non oggettivo; vi rientrano svariate fattispecie di attività, per esempio:
• l’influsso o coercizione psicologica, nel cui sottogruppo rientrano l’impiego di persone di fiducia o autoritarie (abuso di autorità e di fiducia), l’uso di pubblicità che fa eccessivamente leva sui sentimenti;
• l’inganno;
• impulsi o incentivi lusinghieri od aleatori, tra i quali lo sfruttamento della passione del gioco dei consumatori.

2. La seconda categoria è quella della concorrenza di intralcio, da considerarsi sempre sleale, se lo scopo è quello di togliere del tutto o in parte valore alle prestazioni dei concorrenti; tale categoria comprende per esempio:
• l’accaparramento dei lavoratori dei concorrenti;
• pubblicità comparativa;
• discredito del concorrente;
• afferrare o “arraffare” domini (registrazione di domini internet);
• utilizzo improprio di keyword-advertising.

3. La terza categoria di comportamenti sleali concerne lo sfruttamento delle altrui prestazioni e comprende:
• lo sfruttamento della fama di un altro imprenditore o del suo marchio conosciuto);
• l’appropriazione sleale di clienti altrui.
• l’assunzione di prestazioni altrui anche mediante l’abuso di fiducia;
• l’imitazione di prestazioni o prodotti altrui con il pericolo concreto di scambio o confusione tra di esse;

4. Una quarta categoria tratta della violazione dei diritti altrui e cioè:
• della violazione di disposizioni di legge, ognuna di tali violazioni genera un comportamento concorrenziale sleale quando procura a chi agisce illegalmente un vantaggio obiettivamente non giustificato nei confronti del concorrente rispettoso, invece, della legge;

L’UWG proibisce anche svariate pratiche commerciali ingannevoli riguardanti i prezzi, i prodotti, le imprese e le pubblicità comparative.
La UWG è un rimedio importante, per chi concorre nel mercato, di perseguire, tramite una procedura veloce ed efficace, quei concorrenti che perpetrano azioni sleali.

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