Diritto d’autore, diritti correlati e tutelati e diritto d’editore

Michelangelo possedeva già il diritto d’autore. Non lo doveva neanche registrare.

Le opere originali a carattere creativo sono protette dal diritto d’autore. È un diritto che sorge in capo all’autore senza la necessità di compiere atti formali. Sono escluse le opere di carattere tecnico tutelate da norme specifiche sui brevetti, modelli ecc. come pure i segni aventi solo funzione distintiva e tutelati dalle norme sui marchi.
Il diritto d’autore tutela le “Opere”. Le “Opere”, nel significato della legge sul diritto d´autore (UrhG), sono creazioni intellettuali particolari nel campo della letteratura, della musica, dell´arte figurativa e della cinematografia. Presupposto essenziale per la tutela del diritto d´autore è il criterio della particolarità; tale requisito non è semplice da concretizzare. Soltanto una singolare prestazione individuale, che si distingua dalla quotidianità, e di portata fuori dal comune verrà tutelata. Per opere di fotografia è sufficiente che si tratti di creazioni intellettuali che permettono di attribuire una fotografia al rispettivo fotografo. Tra le categorie di opere meritevoli di tutela si annoverano anche i programmi informatici e le banche dati.
Certe opere sono invece “libere”, cioè espressamente esenti dalla tutela del diritto d´autore, come ad esempio le leggi, le ordinanze, i decreti, le sentenze ecc. Per essere qualificata “pubblica”, un´opera deve essere creata con la volontà del suo autore di renderla accessibile a tutti. Anche certi utilizzi sono liberi: questi “utilizzi liberi” costituiscono un´eccezione al diritto esclusivo di utilizzo spettante all´autore, per esempio riproduzioni fugaci e istantanee. Nella prassi è molto importante il diritto alla riproduzione ad uso personale, come compenso per la quale è previsto il pagamento derivante da un’imposta sulle fotocopie e su altri supporti (CD, ecc.)
Le società di sfruttamento commerciale (ad es. AKM, in Italia SIAE) gestiscono fedelmente i diritti sulle opere e accordano un´adeguata autorizzazione all´utilizzo dei loro repertori (ad es. la riproduzione di musica nella radio). Tali società di sfruttamento commerciale concludono contratti collettivi con i consorzi degli utenti per la regolamentazione delle tariffe.
La legge sul diritto d´autore regola precisamente i diritti di esclusiva. Tutti i diritti (riproduzione, divulgazione, diffusione, ecc.) sono riservati all´autore, è lui che decide se rendere la sua opera accessibile a terzi. L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, tramite chi, e come, rendere la sua opera accessibile al pubblico (diritto di pubblicazione); egli ha inoltre il diritto irrinunciabile di vedersi riconosciuta la paternità dell´opera se dovesse essere controversa o se l´opera dovesse essere attribuita ad un altro. L´utente che volesse utilizzare una parte dell´opera, ne deve fare richiesta all’autore e questo è necessario nel caso voglia riprodurre l´opera.
La vastità del settore, le differenze tra le tipologie di protezione relative alle varie forme di produzione intellettuale, i problemi concernenti la prova della creazione o la prova della violazione da parte di terzi, rendono necessaria la gestione professionale e specialistica della tutela.

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