Il brevetto

Un brevetto protegge un’invenzione tecnologica, ma non un perpetuum mobile.

Con il brevetto la legge austriaca conferisce ad inventori un monopolio temporaneo di sfruttamento delle loro invenzioni per un periodo ed in un territorio determinati, per impedire ad altri di sfruttare tali invenzioni o creazioni senza autorizzazione. Un brevetto protegge una certa tecnologia, indipendentemente dal disegno concreto col quale questa venga realizzata.
La legislazione sui brevetti segue il principio di territorialità:

  • il brevetto nazionale è tutelato unicamente entro i confini del territorio austriaco;
  • con la Convenzione sul Brevetto Europeo è stato istituito il brevetto europeo; tale brevetto tuttavia, malgrado sia la domanda che l’esame siano univoci, accorda all’inventore la stessa tutela giuridica che gli sarebbe accordata dai vari stati designati. Tale brevetto va richiesto all’Ufficio Brevetti Europei ma successivamente all’approvazione della richiesta, la tutela si sostanzia in una massa di diritti materiali. Il brevetto unitario invece sarà un brevetto con effetto unitario (a differenza del brevetto europeo), quindi sarà valido automaticamente nei 25 paesi che hanno aderito al brevetto unitario tramite una unica procedura.

Il brevetto internazionale alla fine è stato istituito dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) con il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) la cui tutela giuridica è estesa a tutti i Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a tale accordo. Ogni stato che partecipa ha affidato ad un apposito ufficio brevetti il compito di effettuare una ricerca internazionale per ogni domanda di brevetto internazionale per conto del WIPO.

Il brevetto ha una durata massima di 20 anni a partire dalla data di richiesta e per mantenerlo si corrisponde allo stato un certo importo annuale che aumenta gradualmente di anno in anno.

Il proprietario di un brevetto ha diritti esclusivi e di commercio sull’invenzione, ciò comprende la produzione, l’offerta ed il possesso e l’importazione e l’esportazione per tali scopi. In caso di violazione di brevetto il proprietario può chiedere l’interdizione dell’utilizzo della tecnologia brevettata oltre al risarcimento danni o dei royalties e la pubblicazione del verdetto. L’interdizione come anche la raccolta di prove (perquisizione domiciliare) può avvenire in base a un’ingiunzione interlocutoria. Una violazione di brevetto intenzionale inoltre è punibile penalmente.

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