Il marchio (e altri segni distintivi e domini)

Non si possono brevettare i marchi ma si possono proteggere – tramite registrazione in Austria, nella comunità Europea o internazionale. Ma anche marchi, firme, nomi, ecc. che non sono registrati come marchi possono essere protetti.


Un marchio è un segno particolare, che può essere rappresentato graficamente, idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre. Esso può essere costituito da disegni, parole (compresi i nomi di persone), suoni, cifre, forma di un prodotto o della sua confezione. Esistono in parallelo il sistema di protezione dei marchi austriaco, quello comunitario e quello internazionale.

I marchi di cui si richiede la registrazione non devono essere contrari alla legge, non devono essere stati adoperati in precedenza per contraddistinguere servizi, prodotti identici o simili e devono poter essere rappresentati graficamente al fine di poter essere individuati con precisione dal consumatore.

Laregistrazione di un determinato marchio si può effettuare presso l’ufficio brevetti austriaco (“Österreichischen Patentamt”) o, in caso di marchio comunitario, presso UAMI, indicando nella domanda le generalità del richiedente, il marchio e le classi merceologiche per le quali si ha intenzione di registrare il marchio. Essa dura dieci anni a partire dalla data di registrazione e può essere rinnovata ogni volta per ulteriori 10 anni.

È compito dell’ufficio brevetti verificare che il marchio di cui si richiede la registrazione abbia tutti i requisiti prescritti dalla legge mentre non verifica se esistano marchi identici o simili. L´ufficio brevetti fornisce però al richiedente un elenco di tutti i marchi simili che sono già registrati o per cui è stata fatta una domanda di registrazione. Se non esistono impedimenti di alcun tipo per la registrazione il marchio verrà iscritto nell’apposito registro dei marchi (“Markenregister”). La registrazione avviene per il periodo di dieci anni ma è rinnovabile senza alcun limite assoluto.

La cancellazione del marchio dal registro può avvenire per rinuncia del titolare, se la registrazione non viene rinnovata tempestivamente, per decisione dell’autorità giudiziaria e per richiesta di terzi. Oltre a ciò, il proprietario di un marchio o il titolare di un diritto di priorità anteriore ha il diritto di richiedere la cancellazione del marchio se esso contraffà un altro marchio registrato più vecchio e tale diritto si prescrive in 5 anni decorrenti dal momento in cui il terzo è venuto a conoscenza di tale contraffazione.

La cancellazione può inoltre essere richiesta da chiunque per marchi registrati da oltre 5 anni che non sono stati utilizzati in maniera adeguata dal titolare salvo che egli non dia una giustificazione valida per tale comportamento.

Altre motivazioni che giustificano la cancellazione sono integrate dall’attitudine a ingannare il pubblico o dalla registrazione contro bones mores.

La legge sulla protezione dei marchi differenzia a seconda che il marchio utilizzato da soggetti terzi non autorizzati per contraddistinguere servizi o prodotti sia identico o simile a quello registrato anteriormente:

  • Se due marchi sono identici, quando tutti gli elementi che costituiscono i due marchi coincidono perfettamente o quando le differenze tra i due marchi sono talmente minime da poter indurre in errore un consumatore medio. In questo caso il pericolo di confusione tra i due marchi è evidente e non deve pertanto essere provato.

  • Se al contrario i due marchi ossia i servizi o i prodotti che contraddistinguono non sono identici ma solamente simili il marchio registrato meno recente è tutelato solamente se esiste il pericolo di confusione tra i due marchi. Tale pericolo sussiste se si possono confondere due marchi nell’impressione d’insieme sul suono, sull’immagine o sul significato. Ai marchi famosi è concessa una tutela più forte in quanto questi corrono più degli altri il pericolo di essere contraffatti da soggetti terzi che vogliono sfruttare la loro fama. Il titolare di un tale marchio, se questi è conosciuto nel paese, può impedire che senza la sua autorizzazione un altro marchio identico o simile al suo possa essere utilizzato per contraddistinguere prodotti anche diversi dai suoi.