Con ordinanza nella causa 4 OB 169/25v, la Corte Suprema sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, mediante pronuncia pregiudiziale, la questione se l’uso di un marchio austriaco protetto su un dominio austriaco costituisca ancora una violazione del marchio qualora il sito web in questione sia bloccato agli utenti austriaci tramite geoblocking.
All’origine del procedimento vi è una controversia tra due aziende austriache produttrici di botti. La ricorrente è titolare di un marchio denominativo austriaco, utilizzato dalla convenuta sia per attività commerciali che come dominio per indirizzi e-mail. A seguito dell’emissione di un provvedimento inibitorio, la convenuta ha reagito con un geoblocking tecnico (ai sensi del regolamento sul geoblocking) per gli indirizzi IP austriaci. Inoltre, sul sito web è stata inserita una chiara indicazione secondo cui l’offerta non è rivolta al mercato austriaco.
La Corte Suprema si è occupata principalmente della questione giuridica, non chiarita dal diritto dell’Unione, se sussista una violazione del diritto dei marchi già in considerazione dell’indiscutibile riferimento all’Austria o se i «meccanismi di difesa» tecnici (geoblocking e disclaimer) siano sufficienti per un’esclusione dal diritto dei marchi basata sul contenuto. La questione pregiudiziale sollevata riguarda quindi il principio di territorialità del diritto dei marchi, secondo cui i marchi nazionali hanno efficacia solo all’interno del rispettivo Stato.
Per le imprese con siti web a vocazione internazionale, la decisione potrebbe avere conseguenze pratiche significative. Se la Corte di giustizia dell’Unione europea dovesse seguire l’Ortsgericht e considerare già l’utilizzo di un dominio austriaco come un riferimento nazionale sufficiente, in futuro i titolari di marchi potrebbero opporsi più facilmente all’uso di segni simili su Internet – anche se il sito web non è tecnicamente accessibile nello Stato di protezione. Se invece venisse confermato che il geoblocking, le clausole di esclusione di responsabilità o mezzi tecnici simili sono sufficienti per l’efficacia dell’esclusione del riferimento al contenuto, ciò aprirebbe alle aziende la possibilità di limitare in modo mirato le offerte online a determinati mercati e Stati.