Nel 2019, la società italiana Nero Lifestyle ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione del marchio denominativo NERO CHAMPAGNE. La domanda riguarda alcuni prodotti e servizi, tra cui taluni «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”».
Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité si sono opposti alla registrazione con la motivazione, in particolare, che la DOP «Champagne» è registrata dal 1973. Essi sostengono che il marchio NERO CHAMPAGNE potrebbe approfittare abusivamente della notorietà dei prodotti DOP la cui tutela mira essenzialmente a garantire ai consumatori che tali prodotti presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica.
Dal momento che l’opposizione è stata parzialmente respinta dall’EUIPO, gli organi professionali hanno adito il Tribunale dell’Unione europea. Nella sua sentenza, esso annulla la decisione dell’EUIPO e accoglie
l’opposizione, anche per quanto riguarda i «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”». Pertanto, la domanda di registrazione del marchio NERO CHAMPAGNE è respinta.
Il Tribunale nella sua decisione a T-239/23 ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione non vieta che un marchio possa contenere una DOP. Tuttavia, la sua registrazione può essere rifiutata qualora la DOP non sia conforme al disciplinare del prodotto di cui trattasi, qualora il suo uso sfrutti la notorietà di una DOP o qualora il marchio richiesto veicoli un’indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza o all’origine del prodotto.
Il Tribunale ritiene che esista una presunzione secondo cui un marchio contenente una DOP e registrato unicamente per prodotti che rispettano il disciplinare di tale DOP non sfrutti indebitamente la notorietà di
quest’ultima. Tuttavia, una presunzione del genere può essere rovesciata qualora sia dimostrato che un marchio può sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP, quand’anche esso designi unicamente prodotti conformi al disciplinare di tale DOP. Dunque, quando elementi in tal senso sono portati a conoscenza dell’EUIPO, quest’ultimo deve esaminarli al fine di verificare se essi consentano di rovesciare detta presunzione.
Infine, il Tribunale dichiara che il termine «nero» potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno dello champagne o del suo colore, di modo che il marchio richiesto potrebbe veicolare un’indicazione falsa o ingannevole. Infatti, il Tribunale rileva che tale termine è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani e che molteplici varietà di viti lo includono nella loro denominazione. Inoltre, il termine “nero” sarà inteso dal pubblico di lingua italiana (e secondo la Cortea Suprema Austriaca anche quello austriaco) nel senso del colore nero. Il pubblico potrebbe quindi pensare che si tratti di uno «champagne nero»,
quando invece, secondo il disciplinare della DOP, uno champagne può essere solamente bianco o rosato.