Il termine “EMMENTALER” non può essere tutelato in quanto marchio dell’Unione europea per dei formaggi

Nella causa T2-21, il Tribunale di primo grado europeo (TPI) ha rifiutato di registrare come marchio dell’UE il termine “EMMENTALER” per “formaggio a denominazione di origine protetta Emmentaler”.

Il Tribunale ritiene che il pubblico tedesco intenda il segno EMMENTALER direttamente come un tipo di formaggio e che il segno sia quindi descrittivo, il che costituisce un impedimento alla registrazione.

In secondo luogo, per quanto riguarda la tutela del marchio richiesto come marchio collettivo, il Tribunale ricorda che i marchi collettivi possono essere costituiti da segni o indicazioni che possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi interessati. Tuttavia, tale eccezione deve essere interpretata in modo restrittivo. L’eccezione non riguarda i segni che devono essere considerati come indicanti la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, l’epoca di produzione o qualsiasi altra caratteristica dei prodotti in questione, ma solo i segni che sono considerati come indicanti la provenienza geografica di tali prodotti.

Poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico tedesco e non è percepito come un’indicazione di origine geografica per il formaggio in questione, la Corte conclude che non gode di protezione come marchio collettivo.