Il diritto dei marchi “batte” il diritto dei nomi

Due fratelli gestiscono ciascuno una cantina di vino spumante sotto forma di società a responsabilità limitata (in tedesco abbreviata “GmbH”). A favore della GmbH, che esiste da molto tempo ed è la ricorrente in questo caso, sono stati registrati marchi denominativi più vecchi, costituiti solo dal nome della famiglia congiunta dei fratelli “Szigeti”, rispetto al nome della società convenuta più recente. La convenuta GmbH riporta il nome completo del titolare e dell’amministratore delegato della società “Norbert Sziget” e altri elementi nella sua ragione sociale, e ha registrato un marchio denominativo e figurativo che conteneva in modo evidente il nome e il cognome del titolare della società “Norbert Szigeti” (ma non la ragione sociale completa) come elemento denominativo.

La piú storica GmbH ha designato il suo vino spumante con il marchio denominativo (il nome di famiglia) Szigeti e ha chiesto alla parte convenuta di astenersi dal designare il suo vino spumante con il nome e il cognome del suo proprietario e amministratore delegato, Norbert Szigeti.

La Corte Suprema, nella sua decisione 4Ob131/22a, ha confermato che questa richiesta era giustificata perché l’uso del nome (e del cognome) nel caso specifico non corrispondeva a “pratiche oneste nel commercio” ai sensi del § 10 (3) della legge Austriaca sui marchi (MSchG), ma invece doveva essere qualificato come sleale.

La parte convenuta non ha utilizzato la propria ragione sociale, né per intero, né nella sua parte fantasiosa e non descrittiva, per identificare i propri prodotti, ma invece solo il nome del suo amministratore delegato e azionista unico Norbert Szigeti, il cui cognome è identico al marchio denominativo della ricorrente, che ha una priorità migliore. La parte convenuta si è avvicinata al marchio della ricorrente per identificare i suoi prodotti simili.

La Corte Suprema ha sottolineato però che non sempre l’uso di cognomi memorabili sia sleale se sono registrati come marchi.