La direttiva EmpCo non solo inasprisce le norme relative alle dichiarazioni ambientali ( cfr. il blog GEISTWERT, parte 1, sui nuovi divieti della LPC in materia di pubblicità sulla sostenibilità), ma prende anche di mira in modo specifico le pratiche che rientrano nel concetto di “obsolescenza programmata”. A tal fine, diversi nuovi casi vengono inseriti nella “lista nera” dell’allegato I della direttiva UGP (e quindi, presumibilmente, in futuro anche della UWG). Queste pratiche saranno quindi vietate di per sé in futuro, senza che sia necessario un esame dei casi generali di violazione della UWG (inganno).
Le modifiche riguardano in particolare i produttori e i fornitori di beni con elementi digitali, articoli elettronici e prodotti con materiali di consumo.
Aggiornamenti software e funzionalità digitali
Le nuove norme affrontano le pratiche manipolative relative agli aggiornamenti software che influenzano artificialmente la durata di utilizzo o la funzionalità dei dispositivi. In futuro sarà vietato di per sé nascondere al consumatore informazioni relative al fatto che un aggiornamento software avrà un impatto negativo sul funzionamento di beni con elementi digitali o sull’utilizzo di contenuti digitali. Se un’azienda (ad esempio il produttore di uno smartphone) invita il consumatore a effettuare un aggiornamento, deve quindi informarlo in modo trasparente qualora tale aggiornamento abbia conseguenze negative note. Esempi tipici sono un rallentamento del dispositivo, una durata della batteria ridotta o la funzionalità limitata di determinate app.
È inoltre vietato di per sé presentare un aggiornamento software come necessario, se serve semplicemente a migliorare le caratteristiche funzionali. Questo divieto impone una chiara distinzione tra aggiornamenti rilevanti per la sicurezza o necessari per l’adempimento del contratto e semplici “aggiornamenti delle funzionalità”. Un aggiornamento che aggiunge semplicemente nuove funzioni o modifica il design non può essere presentato come “necessario” o “indispensabile” per spingere il consumatore a installarlo.
Durata e riparabilità dei prodotti
Un elemento centrale delle nuove norme è la lotta contro i prodotti la cui durata di vita è limitata artificialmente. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene che contenga una caratteristica introdotta per limitarne la durata, sebbene il professionista disponga di informazioni su tale caratteristica e sui suoi effetti sulla durata. Questo è l’elemento centrale contro l'”obsolescenza programmata”: se un prodotto (ad esempio tramite software o un determinato componente) è progettato in modo tale da guastarsi dopo un certo periodo di tempo o un’intensità di utilizzo, e se tale prodotto viene pubblicizzato, si configura una violazione. Non è necessario dimostrare l’intenzione di promuovere la sostituzione; è sufficiente dimostrare che la caratteristica è stata introdotta per limitare la durata di vita e che l’operatore pubblicitario (in particolare il produttore) ne era a conoscenza.
È inoltre vietato di per sé affermare falsamente che un prodotto, in condizioni di utilizzo normali, abbia una determinata durata in termini di tempo o intensità di utilizzo. Affermazioni pubblicitarie come “Garantito per 5.000 lavaggi” o “Progettato per 10 anni di uso quotidiano” devono corrispondere alla realtà. Se il produttore non è in grado di dimostrare che il prodotto raggiunge effettivamente tale durata in condizioni di utilizzo normale, l’affermazione è inammissibile, come probabilmente era già previsto dalle normative precedenti.
È vietato di per sé anche presentare un prodotto come riparabile se non lo è. Questo divieto è autoesplicativo e valeva probabilmente già in base alle normative precedenti. La pubblicità con la dicitura “facile da riparare” o la fornitura di un “punteggio di riparabilità” è ammessa solo se una riparazione è tecnicamente possibile e praticamente realizzabile.
Materiali di consumo e pezzi di ricambio
Anche la gestione dei materiali di consumo (ad es. ricariche) e dei pezzi di ricambio è ora esplicitamente regolamentata: è vietato di per sé indurre il consumatore a sostituire o ricaricare i materiali di consumo di un prodotto prima di quanto sia necessario per motivi tecnici. Il caso classico è quello di una stampante che segnala che la cartuccia è vuota e interrompe il servizio, anche se tecnicamente sarebbe ancora disponibile inchiostro per ulteriori stampe. Tali pratiche, che stimolano artificialmente la vendita di materiali di consumo, saranno in futuro di per sé sleali.
È vietato, di per sé, anche nascondere informazioni relative al fatto che la funzionalità dei prodotti possa essere compromessa qualora vengano utilizzati materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale. È altresì vietato affermare falsamente che tale compromissione si verificherà. Questa norma ha due aspetti: (i) Obbligo di informazione: se un dispositivo (ad es. una stampante o un dispositivo smart) è progettato in modo tale da non funzionare, o da funzionare solo in modo limitato, con cartucce o caricabatterie di terze parti (“effetto lock-in”), il consumatore deve esserne chiaramente informato prima dell’acquisto. (ii) Divieto di inganno: al contrario, un produttore non può affermare falsamente che l’uso di prodotti di terzi causerebbe danni o malfunzionamenti, se ciò non è vero, al fine di indurre il consumatore ad acquistare i prodotti originali più costosi.
Implicazioni pratiche e raccomandazioni
Questi nuovi divieti per se rappresentano – almeno in termini di consapevolezza e applicabilità – un inasprimento significativo e creano chiari punti di attacco per i concorrenti e le associazioni di tutela dei consumatori. Le aziende, in particolare quelle del settore dell’elettronica e del software, devono rivedere con urgenza le loro strategie di sviluppo dei prodotti, di marketing e di comunicazione.
- Trasparenza negli aggiornamenti software: i processi di comunicazione e di aggiornamento devono essere strutturati in modo tale da distinguere chiaramente tra aggiornamenti necessari e opzionali e da informare in modo proattivo sulle conseguenze negative.
- La durata come criterio di progettazione: la limitazione intenzionale della durata di vita del prodotto diventa un rischio legale diretto. Le decisioni tecniche e di progettazione devono essere documentate e verificate per quanto riguarda la loro compatibilità con questi divieti.
- Verificabilità delle affermazioni pubblicitarie: le affermazioni relative alla durata e alla riparabilità devono basarsi su dati solidi e dimostrabili.
- Libertà nella scelta dei materiali di consumo: le barriere artificiali all’uso di prodotti di terze parti devono essere eliminate o rese completamente trasparenti in fase precontrattuale.