Corte Suprema Austriaca – Ammissibilità del libero utilizzo di un’opera (o di una parte di essa) priva di impronta personale

8 Aprile 2026

Il ricorrente realizza sculture a grandezza naturale raffiguranti persone di corporatura variabile, inclinate in avanti, con braccia e mani appoggiate al corpo in diverse posizioni:

La convenuta commercializza figure decorative alte 164 cm, anch’esse con il corpo inclinato in avanti e la testa calva dall’espressione amichevole, ma la cui forma della testa è più allungata rispetto a quella delle sculture del ricorrente e che sono offerte in diversi colori:

Nella sua decisione del 20 febbraio 2026 (4 Ob 166/25b), la Corte Suprema ha negato la violazione del diritto d’autore, poiché l’attore non è stato in grado di dimostrare che le figure della convenuta costituissero elaborazioni delle figure dell’attore: Queste sono sì opere ai sensi del diritto d’autore, ma un adattamento lascia inalterata l’essenza dell’opera adattata, cosicché l’opera originale ritorna nell’adattamento nelle sue caratteristiche essenziali (in contrapposizione al «libero utilizzo»). Ciò che è determinante non è se venga mutuata una parte essenziale in termini di estensione e significato contenutistico, bensì se la parte mutuata dell’opera soddisfi, in quanto tale, i requisiti per la tutela del diritto d’autore; se una parte dell’opera è priva di impronta personale, il suo utilizzo è lecito.

Nel caso in esame, le statue non sono simili nella forma della testa e nella mimica. La postura delle figure della convenuta è caratterizzata da una statura più snella rispetto a quella delle sculture dell’attore: appare meno stilizzata e decisamente realistica. L’attore stesso non ha sostenuto che la calvizie delle statue costituisse un elemento intellettuale-creativo tutelabile. La sua richiesta di emissione di un provvedimento provvisorio era, in definitiva, infondata.

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