Nuovi ostacoli per il resoconto in materia di brevetti

30.04.2019

Il diritto di chiedere il resoconto sulle violazioni di brevetti è un prerequisito importante per chiedere il risarcimento dal contraffattore di un brevetto che permette al titolare del brevetto di sapere quante “violazioni” sono state effettuate. Il codice di brevetti concede questo diritto a tutti quelli che hanno subito una violazione di brevetto, il che include anche una violazione con una semplice offerta di una contraffazione. Il diritto di resoconto include anche il diritto di far verificare la correttezza del resoconto da un esperto giurato.

La Corte Suprema Austriaca in una recente sentenza ha “limitato” questo diritto di resoconto in un caso nel quale il proprietario era in grado di dimostrare che una contraffazione è stata offerta alle assicurazioni sociali, ma non poteva dimostrare che tale prodotto era anche stato venduto.

Il contraffattore allegava che non aveva venduto nessun pezzo.

Nella sentenza 4 Ob 217/18t del 26 marzo 2019, la Corte Suprema sosteneva che il diritto di resoconto è escluso se non è chiaro che almeno un prodotto contraffatto è stato venduto, deprimendo il titolare del diritto di far verificare la correttezza del resoconto da un esperto giurato. L’argomento che è possibile che l’acquisto di una contraffazione può essere economicamente non auspicabile per il titolare non è stato accolto siccome le contraffazioni in questione avevano un valore di solo pochi euro.

In futuro, per i titolari di brevetti quando intendono di chiedere risarcimento dal contraffattore sia l’acquisto di prova che la richiesta esplicita del resoconto delle fatture d’acquisto diventeranno ancora più importanti.

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