La sedia TRIP TRAP è esclusa dalla protezione dei marchi 3D

14.10.2014

Il diritto dell’Unione vieta la registrazione dei marchi costituiti esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto o che è imposta dalla natura stessa del prodotto.

La sedia “Tripp Trapp” è costituita da montanti obliqui sui quali sono fissati i suoi elementi, nonché da montanti e da elementi orizzontali a forma di “L”, cosa che le conferisce così un alto livello di originalità. 

Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha posto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali sui motivi per i quali la registrazione di un marchio costituito dalla forme del prodotto può essere esclusa o dichiarata nulla. 

Nella sua sentenza C-205/13, la Corte sottolinea innanzitutto che la nozione di “forma imposta dalla natura stessa del prodotto” comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico, infatti, impedirebbe ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso. Inoltre, si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti concorrenti, dato che questi ultimi mirano a svolgere una funzione identica o simile. 

Riguardo all’impedimento o al motivo di nullità basato sulle “forme che danno un valore sostanziale al prodotto”, la Corte osserva che tale nozione non può essere limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali. Il fatto di considerare che la forma dia un valore sostanziale al prodotto non esclude che altre sue caratteristiche possano anch’esse conferirgli un valore rilevante. Pertanto, l’obiettivo di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza richiede che l’applicazione di tale impedimento o motivo di nullità non sia automaticamente esclusa quando, oltre alla sua funzione estetica, il prodotto in questione assolve anche altre funzioni essenziali. Peraltro, la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell’applicazione di tale impedimento, ma può, tutt’al più, costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando essa individua le caratteristiche essenziali del segno. Possono essere presi in considerazione altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione. 

La conseguenza della sentenza della Corte é, che la forma della sedia TRIP TRAP non è qualificata per una protezione del diritto dei marchi.

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