Aceto balsamico dalla Germania?

La protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, quali «aceto» e «balsamico»

La denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» (Italia) è inserita dal 20091 nel registro delle denominazioni d’origine protette («DOP») e delle indicazioni geografiche protette («IGP»).

La Balema è una società tedesca che fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania). Sulle etichette apposte su tali prodotti, essa utilizza i termini «balsamico» e «deutscher balsamico».

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)», ha chiesto alla Balema di cessare l’utilizzo del termine «balsamico».

Il Bundesgerichtshof, attualmente investito della controversia, chiedeva alla Corte di giustizia di stabilire se la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» conferita dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 2 riguardi unicamente tale denominazione globale, ossia «Aceto Balsamico di Modena», o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».

Con la sentenza C-432/18 del 4 dicembre 2019, la Corte dichiarava che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa.

La Corte sottolineava che la registrazione dell’IGP di cui trattasi e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel suo complesso, poiché è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri. Per contro, i termini non geografici di tale IGP, ossia «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione, in particolare perchéil termine «aceto» è un termine comune3 e il termine «balsamico» è un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.

La Corte osservava, inoltre, che i termini «aceto» e «balsamico» compaiono nelle DOP registrate «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all’IGP in questione.