Il pulsante di recesso sarà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2026

22 Settembre 2026

Ormai è ufficiale: il legislatore austriaco ha deciso di introdurre il cosiddetto pulsante di recesso. Il nuovo § 13a FAGG entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 e si applicherà ai contratti con i consumatori stipulati dopo il 30 settembre 2026 tramite un’interfaccia utente online. La data originariamente prevista, il 19 giugno 2026, è quindi superata.

Chi è interessato dal nuovo obbligo?

Gli operatori economici che stipulano contratti a distanza soggetti a recesso con i consumatori tramite un sito web, un’app o un’interfaccia utente online analoga dovranno in futuro mettere a disposizione una funzione elettronica di recesso. Sono quindi interessati non solo i classici negozi online, ma in linea di principio tutte le offerte online attraverso le quali vengono stipulati i relativi contratti con i consumatori.

Il pulsante di recesso si aggiunge alle possibilità già esistenti per esercitare il diritto di recesso. I consumatori potranno quindi continuare a recedere da un contratto, ad esempio tramite e-mail o utilizzando il modulo di recesso standard.

Come deve essere strutturato il pulsante di recesso?

La funzione di recesso deve

  • essere chiaramente leggibile con la dicitura «Recedi dal contratto» o una formulazione altrettanto inequivocabile,
  • essere disponibile ininterrottamente per tutta la durata del termine di recesso,
  • essere posizionata in modo ben visibile e facilmente accessibile.

Tramite tale funzione, i consumatori devono poter indicare il proprio nome, i dati identificativi del contratto in questione e un mezzo di comunicazione elettronico per la conferma di ricezione.

Dopo aver inserito tali informazioni, in una seconda fase deve essere possibile inviare la dichiarazione tramite un pulsante denominato «Conferma recesso» o una formulazione equivalente e inequivocabile. Successivamente, l’imprenditore deve trasmettere immediatamente una conferma su un supporto durevole, in particolare tramite e-mail. Tale conferma deve riportare il contenuto della dichiarazione di recesso, nonché la data e l’ora della sua ricezione.

Il termine di recesso è rispettato se il consumatore invia la dichiarazione di recesso online prima della sua scadenza. In linea di principio, non è necessaria una verifica preventiva da parte del sistema per accertare se, nel caso specifico, sussista effettivamente un diritto di recesso.

È ora di agire

Le aziende dovrebbero quindi verificare tempestivamente i propri processi digitali relativi ai contratti e agli ordini. Oltre all’implementazione tecnica della procedura di recesso in due fasi, occorre garantire in particolare una denominazione univoca, la facile reperibilità, la disponibilità continua e la conferma automatica di ricezione.

Conclusione: la modifica legislativa finora annunciata è diventata un obbligo concreto. Chi, dopo il 30 settembre 2026, stipula contratti con i consumatori soggetti a recesso tramite un’interfaccia utente online, dovrà mettere a disposizione, a partire dal 1° ottobre 2026, una funzione di recesso conforme alla legge ai sensi del § 13a FAGG.