Una nuova decisione sul dispositivo di occlusione!
La Camera locale di Amburgo (UPC_CFI_553/2025) ha deciso il 21 ottobre 2024 che l’ottenimento del marchio CE è un’indicazione dell’ingresso previsto del prodotto sul mercato nel prossimo futuro. Non è stato necessario decidere se il marchio CE fosse sufficiente da solo a giustificare il rischio di violazione, poiché il convenuto aveva anche fornito “informazioni sugli ordini” e annunciato che avrebbe presentato i suoi prodotti in una fiera.
La Camera locale di Amburgo ha inoltre chiarito che l’eventuale conoscenza da parte del richiedente delle forme di realizzazione contestate prima del marchio CE non è rilevante ai fini dell’urgenza.
La decisione richiama l’attenzione del lettore sull’interazione tra il rischio di violazione e l’urgenza, entrambi requisiti per un provvedimento provvisorio dinanzi al Tribunale del brevetto unitario. Aspettare troppo a lungo per essere il più possibile certi del rischio di commissione o di ripetizione può comportare per l’attore un ritardo tale da non soddisfare il requisito dell’urgenza.