Intelligenza artificiale in Austria: tra amore e odio

Si prevede di portare a Vienna un centro internazionale dedicato all’intelligenza artificiale e, al contempo, si sta valutando la possibilità di vietare gli smart glasses. Solo le autorità incaricate di applicare l’AI Act europeo sul territorio nazionale non sono ancora state completamente designate.

L’Austria vuole avere voce in capitolo nella governance globale dell’IA. A Vienna dovrebbe sorgere un centro internazionale di cooperazione sull’IA sotto l’egida dell’ONU. Il governo federale intende così creare un luogo in cui le potenzialità e i rischi dei modelli di IA ad alte prestazioni vengano affrontati a livello internazionale. Per ora si tratta di un’iniziativa austriaca, non di una decisione definitiva.

Allo stesso tempo, la politica è già alla ricerca di nuove norme nazionali: per gli smart glasses, il sottosegretario alla Digitalizzazione Alexander Pröll ha presentato un modello a tre livelli: divieto di utilizzo in aree particolarmente sensibili, restrizioni negli spazi protetti e obbligo di riconoscibilità per le riprese negli spazi pubblici. Evidentemente la politica interpreta in modo troppo ampio la cosiddetta «deroga domestica» prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati («esclusivamente per attività personali o familiari»), poiché tale modello è già applicabile ai sensi del GDPR: la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già stabilito nella causa Ryneš, C-212/13, che una telecamera di sorveglianza privata che riprende anche spazi pubblici non rientra più nella deroga domestica.

Gli occhiali dotati di IA che percepiscono, registrano o analizzano il loro «ambiente non puramente privato» rientrano quindi pienamente nell’ambito di applicazione del GDPR e devono pertanto rispettare tutti i «10 principi di protezione dei dati», in particolare la base giuridica e l’obbligo di informazione.

La contraddizione austriaca in materia di IA va però oltre:

Politica globale a Vienna, applicazione ancora da chiarire

L’AI Act è in vigore già da tempo. Dal 2 agosto 2026 si applicano sostanzialmente anche i suoi obblighi di trasparenza per determinate interazioni di IA e contenuti sintetici o manipolati. Ciononostante, l’Autorità austriaca per la protezione dei dati deve constatare nella sua newsletter 1/2026 che l’Austria è «in ritardo» nell’attuazione del regolamento sull’IA. Le autorità di vigilanza del mercato da designare non sono ancora state definite.

La stessa Autorità per la protezione dei dati è già stata notificata come autorità per i diritti fondamentali ai sensi dell’art. 77 dell’AI Act. Per determinati sistemi di IA ad alto rischio, deve inoltre essere designata come autorità settoriale di vigilanza sul mercato.

Manca tuttavia ancora l’architettura nazionale completa di vigilanza sul mercato prevista dall’AI Act.

Il centro di assistenza non è un’autorità di vigilanza

L’Austria dispone già del centro di assistenza per l’IA della RTR. Il suo compito legale è quello di fungere da punto di contatto e centro di informazione e di fornire supporto nell’attuazione dell’AI Act. A tal fine offre informazioni, panoramiche e un proprio chatbot dedicato all’AI Act: https://chat.ki.rtr.at/de/

Si tratta di un’iniziativa utile. Tuttavia, la consulenza non equivale alla vigilanza sul mercato. Che il ritardo sia noto lo dimostra anche il Parlamento: la mozione «Nominare finalmente l’autorità per l’IA» è stata presentata il 15 ottobre 2025. La commissione competente l’ha rinviata a novembre 2025 e nuovamente il 3 giugno 2026.

L’assenza di un’autorità non significa assenza di legge

Per le imprese sarebbe comunque rischioso attendere l’organizzazione delle autorità austriache. L’AI Act si applica a prescindere da ciò. Anche il GDPR rimane applicabile parallelamente, non appena vengono trattati dati personali. L’Autorità per la protezione dei dati chiarisce espressamente che il regolamento sull’IA non sostituisce il GDPR.

Dal 2 agosto 2026 sono di particolare rilevanza pratica gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 50. Essi riguardano, tra l’altro, determinati chatbot, contenuti sintetici, deepfake, riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica. L’obbligo applicabile in ciascun caso dipende dal sistema, dal contenuto e dal ruolo dell’impresa.

La corretta reazione aziendale non è quindi: «Aspettiamo che l’Austria nomini la propria autorità per l’IA». Ma piuttosto: «Quali sistemi di IA utilizziamo, in quale ruolo, con quali dati e per quali decisioni?».