Privativa per i ritrovati vegetali

Questo capitolo tratta il diritto di tutela di varietà vegetali

Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici. Per varietà si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che sono distinte, omogenee, stabili e nuove (con un periodo di grazia).

La durata di protezione per alberi, viti, patate e luppolo è di 30 anni e di 25 anni per tutte le altre categorie. Il diritto viene iscritto nel registro a tutela dei ritrovati e pubblicato nel bollettino dei sementi e ritrovati vegetali.

Il titolare ha il monopolio per la produzione o la riproduzione (moltiplicazione), il trattamento ai fini di riproduzione, la messa in vendita, la vendita o un‘altra forma di commercializzazione, l’esportazione, l’importazione e la conservazione per uno degli scopi elencati sopra.

Il proprietario del diritto ha diritti esclusivi e diritti di commercio. In caso di violazione il proprietario può chiedere l’interdizione dell’utilizzo oltre al risarcimento danni o delle royalties e la pubblicazione del verdetto. L’interdizione come anche la raccolta di prove (perquisizione domiciliare) può avvenire in base a un’ingiunzione interlocutoria. Una violazione intenzionale inoltre è punibile penalmente.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu