La V sul cofano

Nel 2014, Ferrari ha introdotto il modello FXX K in due varianti che differiscono solo nel colore della “V” sul cofano. Nella prima variante, questa “V” è nera tranne la sua punta inferiore, che è dipinta nel colore di base del veicolo in questione. Nella seconda variante, questa “V” è dipinta completamente di nero.

Ferrari FXX K

Mansory Design ha prodotto kit per modificare una Ferrari 488 GTB in modo che il suo aspetto sia simile a quello di una Ferrari FXX K.

La Ferrari ha sostenuto che la commercializzazione dei kit frontali costituisce una violazione di un suo disegno o modello comunitario non registrato, avente ad oggetto la parte del proprio modello FXX K composta dall’elemento a forma di «V» sul cofano anteriore, dall’elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di questo primo elemento e disposto in senso longitudinale, ossia lo «strake», dallo spoiler anteriore a doppia linea integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore e il cofano. Tale parte sarebbe percepita come un tutto unico, che definirebbe i «lineamenti» specifici di tale veicolo e farebbe anche pensare ad un aereo o ad un’autovettura di Formula 1.

In Germania, la Ferrari ha perso in primo e secondo grado. La Bundesgerichtshof tedesca però ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea la demarcazione tra un prodotto completo e una parte del prodotto.

In legalese: Se la divulgazione di una raffigurazione complessiva di un prodotto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, possa dar vita a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto?

La CGCE nella sua sentenza C-123/20 del 28. 10. 2021 su questo: Un disegno deve essere chiaramente identificabile. Altrimenti, i circoli specializzati nel settore non possono venire a conoscenza della parte rilevante del prodotto.

La rappresentazione di un disegno o modello deve permettere di identificarlo chiaramente, affinché gli operatori economici fruiscano di informazioni pertinenti riguardo ai diritti dei terzi. Ciò premesso, il requisito concernente la capacità di identificare l’oggetto della protezione, il quale contribuisce ad un certo livello di certezza giuridica nell’ambito del regime di protezione dei disegni o modelli comunitari non registrati, non implica un obbligo per i creatori di divulgare in maniera distinta ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato.

In questo contesto, la CGCE ha sottolineato che per valutare se il disegno o modello rivendicato ha un carattere individuale, deve essere possibile confrontarlo con un altro disegno o modello. A questo scopo, è assolutamente necessario avere una rappresentazione sulla quale questo disegno rivendicato possa essere riconosciuto in modo preciso e affidabile.

Pertanto, al fine di valutare i requisiti per la protezione come disegno o modello comunitario, la parte di un prodotto o la parte componente di un prodotto complesso in questione deve essere visibile e distinta da caratteristiche che costituiscono il suo aspetto specifico, vale a dire da linee, contorni, colori, forma o una particolare struttura superficiale. Ciò implica che l’aspetto di quella parte di un prodotto o di quella parte componente di un prodotto complesso deve essere esso stesso capace di creare una “impressione generale” e non perdersi completamente nel prodotto nel suo insieme.

Nella controversia tra Ferrari e Mansouri, il tribunale tedesco deve ora esaminare se la parte o il componente in questione costituisce una parte visibile del prodotto o del prodotto complesso che è chiaramente delimitato da linee, contorni, colori, la forma o una particolare struttura superficiale.

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