Competenza internazionale per i diritti d’autore

GEISTWERT ha già scritto sul blog riguardo al EuGVVO 2012 (Regolamento CE sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o anche Regolamento Bruxelles 1a). L’OGH (Oberste Gerichtshof – Corte suprema) lo ha ora applicato nella sentenza 4Ob173/19y in una causa per diritti d’autore:

Un fotografo sudtirolese è autore di una fotografia che mostra un castello in Alto Adige. Egli ha esperito un’azione inibitoria e in forma di azione con domande successive, volta ad ottenere la presentazione dei dati contabili e il pagamento, nei confronti di un comune sudtirolese in Austria, perché avrebbe utilizzato questa foto sul proprio sito web senza autorizzazione.

Dopo che il Tribunale di primo grado aveva respinto l’eccezione di incompetenza internazionale sollevata dal comune convenuto, poiché l’accessibilità del sito web nel distretto del Tribunale di primo grado giustificava, a suo parere, la competenza internazionale dell’Austria ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Ordinanza Bruxelles 1a, il Rekursgericht (Tribunale competente per il ricorso) ha espresso parere opposto dichiarando il Tribunale di primo grado incompetente a livello internazionale e ha respinto il ricorso nella sua interezza.

L’OGH ha approvato la competenza del Tribunale di primo grado per l’azione inibitoria, ma ha però confermato il respingimento dell’azione con domande successive.

Dopo un esame approfondito dei precedenti giurisprudenziali della CGUE sull’art. 7 n. 2 Regolamento Bruxelles 1a 2012 e sulla “Shevill-Doktrin” (CGUE C 68/93), l’OGH è giunta alla conclusione che per azioni inibitorie in materia di diritti d’autore deve essere ammesso come competente il luogo dove si è verificato il fatto, anche perché non esistono tribunali con competenza decisionale a livello mondiale. La sentenza della CGUE C-194/16, Bolagsupplysningen riguarderebbe “solo” diritti della personalità e non sarebbe applicabile ad azioni inibitorie in materia di diritti d’autore.

Poiché il ricorrente ha esperito un’azione inibitoria limitata all’Austria, secondo il principio di territorialità rimangono competenti i tribunali austriaci. Diverso è il caso per la rivendicazione della presentazione dei libri contabili e del pagamento: l’adeguato compenso è un diritto all’uso che non è soggetto all’art 7 n. 2 Ordinanza Bruxelles 1a 2012 e pertanto deve essere rivendicato dinanzi al foro generale del comune convenuto in Italia.