Protezione di altri segni distintivi
A parte il marchio registrato, la legge protegge anche il nome (§ 43 Codice Civile Austriaco), la ragione
Sociale (§ 37 Codice Commerciale Austriaco), il Titolo (§ 80 Codice sul Diritto d’Autore), la denominazione varietale (§ 14 Codice sulla Protezione delle denominazioni varietali), la indicazione geografica o d’origine (§68 della legge Austriaca sulla Protezione dei Marchi). La tutela del marchio di fatto è rinvenibile alla legge sulla concorrenza sleale. Tali marchi devono essere utilizzati e devono essere riconosciuti dal pubblico come segni distintivi di una determinata impresa. Si tratta principalmente dell’abuso del segno distintivo di un’impresa. Un segno di riconoscimento deve disporre di un potere di distinzione per poter essere tutelato; generalmente i concetti consuetudinari non sono tutelabili. Le informazioni descrittive non sono dotate di forza distintiva, almeno finché non hanno acquisito un valore commerciale dovuto all’utilizzo.
Posts
Pubblicazioni
GASTEINER as geographic indication not trademarkable
Diritto dei marchi per Start-Ups
Somiglianze di domini: wetter.at non confondibile con wetter.tv
PLC Cross-Border IP in Business Transaktions Handbook 2012/2013
diritto penale secondo la legge austriaca dei marchi