Finalmente la sentenza sulla clausola di riparazione

Il diritto sui disegni e modelli non si presta soltanto per la protezione di pezzi semplici ma anche per prodotti complessi come per esempio una macchina. Essa consiste di numerosi pezzi, che nell’ insieme risultano in una forma unica. Il proprietario di un disegno o modello può proibire a tutti gli altri di produrre una macchina che provoca la stessa impressione generale.

Non solo la macchina come tale, ma anche i suoi componenti visibili, possono essere protetti da un disegno e modello, il che può avere effetti indesiderati per l´acquirente della macchina quanto deve comprare un ricambio che viene offerto soltanto dal produttore della macchina al prezzo che esso desidera chiedere senza che debba temere nessuna concorrenza. Per evitare una tale situazione, l’art. 110 del Regolamento Europeo sui Disegni e Modelli:

“Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzat[a] ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.”

Già il fatto che questa clausola si presenta transitoria dimostra come sia stata discussa. Infatti si sono sviluppati due ben noti contenziosi fra la Acacia srl e la Audi e la Porsche.

Acacia fabbrica cerchioni in lega per autovetture. Alcuni di questi cerchioni sono identici ai cerchioni in lega di Audi e di Porsche. Audi ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano volto a far constatare, in sostanza, che la fabbricazione e la commercializzazione da parte di Acacia dei cerchioni in questione costituiscono una contraffazione dei suoi modelli comunitari. Porsche ha proposto un ricorso dinanzi al Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land di Stoccarda, Germania) volto a far constatare, in sostanza, che la fabbricazione e la commercializzazione da parte di Acacia dei cerchioni in questione costituiscono una contraffazione dei suoi modelli comunitari.

Audi, Porsche e il governo tedesco fanno valere che la clausola di riparazione si applica soltanto alle componenti di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto, ossia la forma delle quali è vincolata, sicché i cerchioni in lega per autovettura non possono ricadere sotto tale disposizione.

Acacia, nonché i governi italiano e dei Paesi Bassi, e la Commissione ritengono invece che l’applicazione della clausola di riparazione non sia limitata alle componenti la cui forma è vincolata, ossia alle componenti la cui forma è determinata (“must match”), in linea di principio, in modo immutabile dall’aspetto esteriore del prodotto complesso e che dunque non può essere liberamente scelta dal cliente, di modo che i cerchi in lega leggera sono idonei a ricadere sotto la disposizione sopra citata.

Risulta dai termini impiegati alla clausola di riparazione che l’esigenza secondo cui dall’aspetto del prodotto complesso deve dipendere il disegno o modello protetto non rientra tra le condizioni elencate da tale disposizione. L’obiettivo della clausola di riparazione di realizzare, in una certa misura, una liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio.

Risulta dal tenore letterale di tale disposizione che l’applicazione della clausola di riparazione è subordinata a varie condizioni che riguardano, anzitutto, l’esistenza di un disegno o modello comunitario, poi, la presenza di una «componente di un prodotto complesso», e infine, la necessità di una «utiliz[zazione] allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario».

Per poter applicare la clausola di riparazione, la componente deve essere utilizzata al fine di ripristinare l’aspetto che il prodotto complesso aveva al momento della sua immissione sul mercato.

In tale contesto, se certo non ci si può attendere dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che costoro garantiscano, in modo oggettivo e in qualsiasi circostanza, che le componenti che essi fabbricano o vendono ai fini di una utilizzazione conforme alle condizioni dettate dalla clausola di riparazione verranno alla fine effettivamente utilizzate dagli utilizzatori finali nel rispetto di tali condizioni, resta però il fatto che, per poter beneficiare del regime derogatorio così istituito dalla norma sopra citata, tale fabbricante o tale venditore soggiacciono ad un obbligo di diligenza per quanto riguarda il rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni suddette.

  • In particolare, incombe loro, anzitutto, informare l’utilizzatore a valle, mediante un’indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita, da un lato, del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e, dall’altro, del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.
  • Poi, incombe loro di provvedere, tramite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dalla clausola di riparazione.
  • Infine, il fabbricante o il venditore suddetti devono astenersi dal vendere una siffatta componente qualora sappiano ovvero, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, abbiano ragionevoli motivi di sapere che tale componente non verrà utilizzata secondo le condizioni imposte dalla clausola di riparazione.

Resta da vedere se la futura giurisprudenza applicherà la clausula di riparazioni anche ai cerchioni “aftermarket”, che vengono venduti in set di quattro pezzi. Sarà obbligato l’acquirente a comprare un cerchione di ricambio in caso di difetto dal produttore originale?

Tale domande non si pongono comunque per chi decide a favore di un disegno e modello nazionale, per esempio uno austriaco, che è privo di una clausola di riparazione.

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