La diffida in materia di proprietà intellettuale tra prevenzione del contenzioso e pratica delle diffide: il contributo del nuovo § 7a della Legge tedesca sulla concorrenza sleale (UWG)

12 Ottobre 2026

Le diffide sono in linea di principio utili nel diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza: consentono di porre fine alle violazioni in modo rapido, economico e senza ricorrere a procedimenti giudiziari. Tuttavia, quando le diffide vengono utilizzate principalmente come fonte di reddito, strumento di pressione o modello di business, la prevenzione dei contenziosi si trasforma in una vera e propria “pratica abusiva delle diffide”.

A partire dal 27 settembre 2026, il nuovo articolo 7a della Legge contro la concorrenza sleale (UWG) dovrebbe fissare un limite in tal senso: chi emette una diffida abusiva può essere chiamato a rispondere per cessazione dell’illecito e, in caso di colpa, anche per il risarcimento dei danni. Inoltre, viene meno il diritto al rimborso delle spese di diffida.

I requisiti di legge sono tuttavia particolarmente restrittivi. Secondo il testo della norma, si ha abuso di diritto solo se (i) viene emesso un numero elevato di diffide dal contenuto molto simile, (ii) in caso di rifiuto di una soluzione amichevole non seguono azioni legali o ne seguono solo poche rispetto al numero delle diffide e (iii) le diffide servono prevalentemente a ottenere proventi economici, senza l’intenzione concreta di contrastare le presunte violazioni di diritto. Pertanto, l’articolo 7a della Legge tedesca sulla concorrenza sleale (UWG) non si limita a disciplinare una singola diffida abusiva. Esso richiede piuttosto l’esistenza di un intero sistema di diffide, il cui funzionamento interno dovrebbe essere dimostrato dal destinatario della diffida. Ciò risulta difficile nella pratica: come potrebbe un singolo destinatario saperlo?!

Questo significa che tutte le altre diffide sono consentite?

L’articolo 7a della Legge contro la concorrenza sleale (UWG) descrive una forma particolare, ora espressamente disciplinata, di abuso delle diffide. Da ciò non si deve tuttavia trarre la conclusione opposta, secondo cui ogni diffida sarebbe ammissibile non appena manchi anche solo uno dei tre criteri. Una diffida può comunque essere illegittima per altri motivi, ad esempio perché (a) contiene affermazioni di fatto false o lesive della reputazione, (b) presenta come provata una violazione di diritto che in realtà non sussiste, (c) induca in errore circa la legittimità o la portata di un diritto di proprietà intellettuale, (d) eserciti una pressione sproporzionata, (e) associ richieste di pagamento oggettivamente ingiustificate a termini di pagamento brevi oppure (f) sia essa stessa qualificabile come pratica commerciale sleale.

In caso di diffide infondate relative ai diritti di proprietà intellettuale, si applica in particolare l’articolo 7 della Legge tedesca contro la concorrenza sleale (UWG), qualora vengano diffuse a terzi informazioni false e lesive della reputazione di un’impresa.

Un nuovo rimedio con un proprio rischio di abuso

Un caso concreto mostra al contempo l’altro lato della medaglia: un’azienda situata lontano da Vienna ha ricevuto una diffida da un concorrente viennese a causa di una presunta violazione online della legge. In risposta, è stato invocato il nuovo § 7a della Legge contro la concorrenza sleale (UWG) ed è stato espresso il sospetto che si trattasse di una serie più ampia di diffide. Non erano disponibili informazioni concrete sul numero totale di lettere simili, sul rapporto tra queste e le azioni legali intentate successivamente o sulla motivazione economica di chi aveva inviato la diffida. La situazione è diventata troppo scomoda per il viennese, che ha quindi rinunciato alle sue pretese.

Ciò dimostra che: l’articolo 7a della UWG può diventare uno strumento di difesa, ma può anche essere utilizzato in modo avventato come argomento per una contro-diffida – il che, probabilmente, non è certo il suo scopo!

In tal modo, l’articolo 7a della UWG potrebbe addirittura contribuire involontariamente a far sì che i destinatari delle diffide legittime non vi diano seguito, ma che a tali diffide venga invece attribuito o opposto il sospetto di essere parte di una “pratica abusiva di diffide”.