Chi é competente per il risarcimento dei danni causati da intese illecite

25.05.2015

Le vittime di un’intesa illecita possono chiedere il risarcimento dei danni subiti dinanzi al giudice del domicilio di uno dei partecipanti all’infrazione. La rinuncia agli atti da parte della vittima nei confronti dell’unico dei partecipanti, con domicilio nel territorio di competenza del giudice adito, non incide, in linea di principio, sulla competenza del giudice a pronunciarsi nei confronti degli altri partecipanti.

Il regolamento Bruxelles I revede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro devono, in linea di principio, essere convenute davanti ai giudici di tale Stato. Tuttavia, nel caso di pluralità di convenuti, una persona può anche essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista uno stretto nesso e che si renda pertanto opportuna una decisione unica onde evitare il rischio che decisioni divergenti ed incompatibili vengano pronunciate in diversi Stati membri.

La controversia in esame fa seguito ad una decisione del 3 maggio 2006 in cui la Commissione ha dichiarato che alcune società, fornitrici di perossido di idrogeno e di perborato di sodio, avevano partecipato ad una intesa, in violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza. A tale titolo, alcune di queste società sono state condannate al pagamento di ammende.

La Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) è una società belga alla quale diverse imprese operanti nel settore del trattamento della cellulosa e della carta hanno ceduto i propri crediti risarcitori per le perdite economiche subite a causa dell’intesa.

Nel marzo 2009, la CDC ha avviato un’azione risarcitoria dinanzi al Landgericht Dortmund (Tribunale regionale di Dortmund, Germania), nei confronti di sei delle società sanzionate dalla Commissione. Dato che tali società erano domiciliate in Stati membri diversi, la CDC ha precisato, nel proprio ricorso, che i giudici tedeschi erano competenti a statuire nei confronti di tutti i convenuti, dal momento che uno di loro, ovvero la Evonik Degussa GmbH, aveva la propria sede in Germania.

Nel settembre 2009 la CDC ha rinunciato alla propria azione nei confronti della Evonik Degussa in seguito alla conclusione di una transazione stragiudiziale.

Le altre società, contro le quali è diretta l’azione della CDC, contestano la competenza internazionale del giudice tedesco. Esse sostengono che i contratti di fornitura, conclusi con le società lese, contenevano clausole attributive di competenza che designavano i giudici competenti in caso di controversia derivante dai contratti. Investito della questione della sua competenza internazionale, il Landgericht Dortmund ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse domande pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento Bruxelles I.

Nella sua sentenza C-352/13 del 21. Maggio la Corte dichiara, in primo luogo, che la decisione del 3 maggio 2006 della Commissione non fissa le condizioni per l’eventuale responsabilità civile delle società che hanno partecipato all’intesa, dato che tali condizioni sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Posto che i vari diritti nazionali possono divergere su questo punto, incombe il rischio di decisioni incompatibili nel caso in cui la vittima dell’intesa proponga azioni risarcitorie dinanzi ai giudici di diversi Stati membri. In presenza di un rischio del genere, il regolamento permette di agire dinanzi ad un solo ed unico giudice nei confronti di più convenuti domiciliati in diversi Stati membri. Peraltro, le società, che hanno partecipato ad un’intesa illegale, devono aspettarsi di essere perseguite dinanzi ai giudici di uno Stato membro nel quale una di esse è domiciliata.

Nel medesimo contesto, la Corte rileva che la rinuncia all’esercizio dell’azione da parte dell’attore nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nell’ambito di competenza territoriale del giudice adito non incide, in linea di principio, sulla competenza di quest’ultimo a pronunciarsi sulle azioni dirette contro gli altri convenuti. Tuttavia, la disposizione del regolamento, che consente di convenire diversi convenuti dinanzi ad un unico giudice, non deve essere applicata artificiosamente. Così avverrebbe, eventualmente, qualora risultasse che la CDC e la Evonik Degussa avevano scientemente differito la conclusione della loro transazione stragiudiziale ad un momento successivo alla proposizione dell’azione in giudizio al solo fine di radicare in Germania la competenza giurisdizionale nei confronti degli altri partecipanti all’intesa.

La Corte precisa poi che una persona lesa da un’intesa illecita può optare, alternativamente, per proporre la sua azione risarcitoria a carico di più società che abbiano partecipato all’infrazione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui l’intesa è stata conclusa o è stato adottato un accordo particolare che sottintende tale intesa, vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato. Tale luogo deve essere individuato per ciascuna vittima considerata individualmente e corrisponde, in linea di principio, alla sua sede sociale. La Corte sottolinea che il giudice così identificato può essere investito di azioni dirette vuoi contro uno qualsiasi degli autori dell’intesa, vuoi contro una pluralità di società che vi hanno partecipato. Per contro, poiché la competenza del detto giudice si limita al danno subito dall’impresa la cui sede rientra nel suo ambito di competenza territoriale, un attore che, come la CDC, riunisce in capo a sé i crediti risarcitori di più imprese, nei limiti in cui intenda invocare tale competenza, sarebbe tenuto a proporre domande distinte per il danno subito ad opera di ciascuna di tali imprese dinanzi ai giudici nel cui ambito di competenza territoriale sono situate le rispettive sedi delle imprese.

In terzo luogo, la Corte considera che il giudice adito è, in linea di principio, vincolato da una clausola attributiva di competenza, che esclude l’applicazione delle disposizioni specifiche del regolamento relative alla pluralità dei convenuti nonché alla loro responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi. Tuttavia, la Corte sottolinea che le controversie vertenti sul risarcimento di danni risultanti da un’intesa illecita possono essere assoggettate a clausole attributive di competenza soltanto a condizione che la vittima abbia prestato il proprio accordo alle stesse.

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