Combinazione di due sostanze attive: 1 CPC basta

Un’altra volta si è potuto occupare la CGCE con i certificati protettivi complementari (CPC). L’occasione è dovuta alla Boehringer-Ingelheim. Boehringer aveva già ottenuto un CPC per il suo medicinale Micardis con la sola sostanza attiva Telmisartan.

Dopodiché la Boehringer ha ottenuto un’altra autorizzazione di immissione sul mercato anche per la combinazione Telmisartan + HCT.

Al primo tentativo, la richiesta falliva perché non corrispondeva ai prerequisiti formali: La combinazione di Telmisartan + HCT non era esplicitamente menzionato nelle rivendicazioni del brevetto. L’ufficio di brevetti del United Kingdom indicava che la Boehringer poteva includere la combinazione nelle rivendicazioni dalla descrizione del brevetto riducendo con ciò lo scopo di tale brevetto. Cosi la Boehringer fece e ottenne il CPC desiderato. Una lieta fine?

Non esattamente: Su richiesta della Actavis, la CGCE nella sentenza C-577/13 del 12 marzo 2015 decideva: Un CPC è esauriente.

O, per dirlo con le parole della Corte:

L’articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, deve essere interpretato nel senso che, qualora un brevetto di base includa una rivendicazione di un prodotto contenente un principio attivo che costituisce l’unico oggetto dell’invenzione, per il quale è già stato rilasciato un certificato protettivo complementare al titolare di tale brevetto, nonché una rivendicazione ulteriore di un prodotto contenente una composizione di tale principio attivo con un’altra sostanza, tale disposizione osta a che sia rilasciato a tale titolare un secondo certificato protettivo complementare relativo a detta composizione.”