Giochi d’azzardo: L’obbligo di cessione di beni a fine concessione può essere impropozionale

Una normativa nazionale sui giochi di azzardo può essere contraria al principio di proporzionalità se impone al concessionario di cedere gratuitamente le attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse.

La normativa italiana prescrive che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse è subordinata al rilascio di una concessione e di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di questa normativa è passibile di sanzioni penali.

Nel 2012, l’Italia ha avviato una gara d’appalto al fine di attribuire nuove concessioni. Lo schema di convenzione della concessione, allegato al bando di gara, prevedeva, segnatamente, che, in caso di scadenza, decadenza o revoca della concessione, il concessionario era tenuto a cedere a titolo non oneroso l’uso dei beni materiali e immateriali che costituivano la rete di gestione e di raccolta del gioco.

Nella sua sentenza C-375/14 del 28 gennaio, la Corte di Giustizia Europea rileva che l’obbligo di cessione non risulta discriminatorio, in quanto si applica indistintamente a tutti gli operatori che hanno partecipato al bando di gara avviato durante il 2012.

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza osserva, nondimeno, che un obbligo siffatto può rendere meno allettante l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse. Infatti, il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso è in grado di impedirle di trarre profitto dal suo investimento e costituisce pertanto una restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, garantite dal diritto dell’Unione.

Tuttavia, la Corte ricorda che l’obiettivo di lotta contro la criminalità connessa al settore del gioco d’azzardo è tale da giustificare restrizioni delle libertà fondamentali, a patto che dette restrizioni siano proporzionate, circostanza che deve essere accertata dal giudice nazionale.

Nel quadro dell’obiettivo della lotta contro la criminalità collegata ai giochi, la cessione obbligatoria delle attrezzature utilizzate per il ricevimento e la trasmissione delle scommesse può essere giustificata dall’interesse di assicurare la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela.

Nell’ipotesi di decadenza o revoca del contratto di concessione, la cessione a titolo non oneroso dell’uso della rete di gestione e di raccolta del gioco all’Agenzia statale delle Dogane e dei Monopoli (ADM) o a un altro concessionario può assumere il carattere di sanzione proporzionata.

Viceversa, quando la cessazione dell’attività avviene per il mero fatto della scadenza della concessione, il principio di proporzionalità non è necessariamente rispettato, dal momento che l’obiettivo di continuità dell’attività può essere conseguito con misure meno vincolanti (come, ad esempio, la cessione forzata dei beni a titolo oneroso a prezzi di mercato).

Il giudice nazionale deve verificare la proporzionalità di una siffatta normativa in considerazione delle condizioni particolari del caso di specie, quali il valore venale dei beni oggetto della cessione forzata.